Il danno da vacanza rovinata versione html 2/2

Giurisprudenza recente
(Tribunale di Monza, sentenza 1617/03)
Chi agisce esclusivamente in proprio non può considerarsi legittimato a richiedere danni non
patrimoniali sofferti dagli altri soggetti partecipanti al viaggio/soggiorno che non sono parti
attrici del giudizio.
La mancata comunicazione da parte dell’agenzia di viaggi al turista di essenziali
circostanze, nel caso di specie l’anticipazione dell’orario del volo, integra gli estremi
deIl’inadempimento contrattuale, sia ai sensi della disciplina generale dettata in materia
dal Codice Civile, sia in applicazione della disciplina dettata dagli artt.13 e 15 della
Convenzione di Bruxelles in data 23.4.1970 (ratificata nel nostro ordinamento giuridico con
Legge n, 1084/77). A Tale inadempimento consegue la condanna al risarcimento dei danni
sofferti secondo i criteri dettati dall’art. 1223 c.c.
E’ dubbia e comunque non necessaria la collocazione del danno da c.d. “emozionale di
stress” o più semplicemente da c.d. “vacanza rovinata” nell’alveo del danno non
patrimoniale disciplinato dall’art. 2059 c.c. Al contrario, al danno per “minore godimento
della vacanza” e “per i disagi sopportati dal turista” può essere conferita piena valenza
patrimoniale ed effettiva risarcibilità, anche in assenza di ipotesi di reato, proprio in
ossequio alla prevista liquidabilità di “qualunque pregiudizio” derivante dall’ inadempimento
dell’operatore turistico come previsto dall’art.13 Convenzione dì Bruxelles del 23.4.1970.
Giudice di Pace di San Pietro Vernotico 13 settembre 2006
L’overbooking è pratica illecita e in quanto contraria ai doveri di buona fede da diritto al
risarcimento dei danni sofferti sia economici quali per esempio le spese sostenute per
reperire altro biglietto aereo in sostituzione di quello in precedenza prenotato sia
esistenziali per il ritardo, per lo stress conseguente all’attesa alla ricerca concitata di una
via alternativa più costosa, per l’ansia generata dalla preoccupazione di non rientrare in
tempo a casa.

Il giudice di pace di San Pietro Vernotico riconosce il diritto al risarcimento del danno che
non limita secondo i parametri di cui all’art. 4 del Reg. CEE n.285/91 ma liquida in via
equitativa in assenza di parametri legislativi cui equiparare la lesione.
Non sufficiente il richiamo fatto dalla compagnia aerea alle norme del regolamento interno
che non sono state portate a conoscenza del giudicante, non tenuto a conoscerle perché
prive di valenza generale.

Giudice di Pace Sant’Anastasia, 10 novembre 2006 n. 2779 

Il Giudice di Pace ha riconosciuto un risarcimento del danno perché un passeggero (ed
ovviamente tutti gli altri in attesa) non ha avuto notizie circa il volo sul quale avrebbe
dovuto imbarcarsi per circa un’ora e mezza.
La motivazione: in ossequio alla carta dei diritti del passeggero emanata dall’ENAC la
compagnia aerea deve notiziare gli utenti entro l’ora fissata per la partenza e
successivamente ogni mezz’ora.